Sarà capitato a tutti di trovare un oggetto smarrito. Un oggetto trovato avrà avuto certamente un legittimo proprietario che lo avrà involontariamente perso. I dubbi e le incertezze, però, cominciano a sorgere quando ci si rende conto che l’oggetto trovato per puro caso è anche un oggetto di valore nel caso di un gioiello o un portafoglio.

Inevitabilmente chi si trova in questa situazione si porrà una serie di domande: cosa fare quando si trova per caso un oggetto altrui? Commette reato chi raccoglie un oggetto per strada se non è a conoscenza del reale proprietario? Cosa prevede la legge in questi casi?

Oggetto trovato per strada: cosa fare?

Generalmente chi trova per strada un oggetto smarrito invece di portarlo alle autorità competenti, pensa bene di tenerlo, soprattutto se si tratta di un oggetto di valore. Ma che rischi corre chi si impossessa di una cosa altrui, sebbene questa sia stata smarrita dal proprietario? Prima di rispondere a questa domanda vediamo come ci si dovrebbe comportare in questi casi.

Ebbene, la legge [1] prevede che chi trova un oggetto, indipendentemente dal suo valore o dalla sua preziosità, deve consegnarlo senza ritardo al sindaco del luogo in cui lo ha trovato. Il sindaco, a sua volta, dovrà rendere nota questa consegna mediante la pubblicazione di un apposito avviso.

Solo se, trascorso 1 ANNO dal ritrovamento, nessuno lo reclama, allora l’oggetto DIVENTERA’ DI PROPRIETA’ di chi lo ha ritrovato. Se, invece, durante questo tempo il legittimo proprietario (o il possessore o il detentore [2]) del bene si faccia vivo, questi – su richiesta del diretto interessato – dovrà compensare la persona che ha ritrovato l’oggetto CON UN PREMIO DI IMPORTO PARI AD 1/10 del valore dell’oggetto stesso.

Tale gesto di riconoscenza, tuttavia, non è un obbligo legale se non viene esplicitamente richiesto dal ritrovatore. In ogni caso, il proprietario può elargire spontaneamente anche una ricompensa maggiore.

Oggetto trovato per strada: quali rischi?

Che rischi corre chi invece di comportarsi come sopra indicato, decide di impossessarsi dell’oggetto trovato per strada? Per rispondere alla domanda, è bene innanzitutto precisare che in tre ipotesi non si corre alcun rischio. La legge, infatti, distingue:

  • la «res nullius» ovvero l’oggetto che non è mai stato di proprietà di qualcuno;
  • la «res derelicta», ovvero un oggetto abbandonato volontariamente dal legittimo proprietario (in questo caso rientrano anche gli animali abbandonati);
  • la «res communis omnium», vale a dire le cose comuni a tutti (come, ad esempio, ciò che offre la natura).

Al di là di queste tre ipotesi, può essere pericoloso decidere di impossessarsi di una cosa di valore reperita casualmente: è un comportamento che in passato poteva integrare il reato di appropriazione di cose smarrite [3]. Ora però il reato di appropriazione di cose smarrite è stato trasformato in illecito civile con sanzioni pecuniarie fino a 8 mila euro [4] .

Come viene punita l’appropriazione di oggetti smarriti?

Il reato di appropriazione di cose smarrite è stato trasformato in illecito civile con sanzioni pecuniarie fino a 8 mila euro.

Quindi, se fino a qualche tempo fa, l’appropriazione di oggetti smarriti era punita con la reclusione fino a un anno, ad oggi è prevista unicamente una sanzione pecuniaria.

Non si tratta, però, di spiccioli: la sanzione va dai 100 agli 8mila euro.

note:

[1] Artt. 927 e 928 Cod. Civ. [2] Art. 931 Cod. Civ. [3] Art. 647 Cod. Pen. [4] Art. 1, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 7 del 15.01.2016.

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