Cosa dice la Legge

Come noto, l’art. 648 c.p., nel delineare la fattispecie di ricettazione, punisce la condotta di “chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”. Risulta evidente, dalla formulazione legislativa, che il presupposto affinché possa configurarsi il reato di ricettazione è la provenienza, della cosa che ne costituisce oggetto materiale, da un precedente delitto. Nell’ambito dei cosiddetti reati-presupposto può evidentemente rientrare qualsiasi delitto, sia di natura delittuosa che di natura colposa, tra cui certamente anche il furto di cui all’art. 624 c.p., nonché – fino a quando è esistita nel sistema penale – anche l’appropriazione di cose smarrite di cui all’art. 647 c.p.

Si rilevi, incidentalmente, che l’art. 624 c.p. punisce chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Ciò che occorre verificare specificamente in questa sede è quale reato che si realizzi con l’impossessamento da parte di un soggetto di beni che egli abbia ritrovato e di cui il proprietario abbia perso il materiale possesso o comunque il potere di fatto, al fine di verificare se si tratti di un’ipotesi riconducibile al reato di furto oppure all’abrogato delitto di appropriazione di cose smarrite.

È indirizzo pacifico nella giurisprudenza sia antecedente sia successiva alla depenalizzazione dell’art. 647 c.p. quello per cui “ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite), è necessario che il legittimo detentore, al momento dell’appropriazione, si trovi nell’impossibilità di ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi. Ne consegue che non può parlarsi di smarrimento nel caso in cui la cosa possa essere rintracciata dal detentore con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata inavvertitamente lasciata” (Cass. Pen., Sez. II, 14 febbraio 2006, n. 5905). In altri termini, “ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 647 c.p., cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico” (Cass. Pen., Sez. II, 17 marzo 2004, n. 12922). Laddove pertanto questo rapporto permanga, pur a fronte della “distanza” tra il bene e il suo proprietario, si configurerà il reato di furto ex art. 624 c.p.

In punto distinzione tra delitto di furto e delitto di appropriazione di cose smarrite, consegue a questa impostazione che “integra la condotta di furto, e non quella di appropriazione di cose smarrite, l’apprensione di beni”, quali carte di credito, assegni in bianco di un conto corrente bancario e simili, “che siano smarriti, perché tali oggetti conservano chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, sì che il venir meno della relazione materiale con il titolare non comporta la cessazione del potere di fatto da questi esercitato” (Cass. Pen., Sez. II, 16 giugno 2011, n. 24100).

Anche per la giurisprudenza più recente non v’è dubbio che il criterio distintivo tra le due fattispecie sia quello già affermato: “nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto” (Cass. Pen., Sez. II, 18 ottobre 2019, n. 4132).

Ne discende che, qualora i beni siano successivamente ed ulteriormente messi in circolazione da chi se ne è impossessato, ricorrendone tutti gli altri presupposti, anche – evidentemente – sul piano soggettivo, risulterà integrata la fattispecie di ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p. (“l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori”; Cass. Pen., Sez. II, 18 ottobre 2019, n. 4132). In questo senso, l’avvenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 647 c.p. risulta priva di effetti.

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