Cosa dice la Legge
Il concetto di “cosa smarrita” e la disciplina normativa in caso di ritrovamento costituiscono il presupposto della fattispecie in esame.
L’art. 647 c.p., poi abrogato dal d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, puniva la condotta di chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropriasse in violazione delle norme del codice civile relative all’acquisto della proprietà di cose trovate. L’ipotesi criminosa presupponeva che la cosa fosse stata smarrita (e non semplicemente dimenticata), ovvero fosse uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore in maniera tale da precludere allo stesso la possibilità di ripristinare su di essa il suo primitivo potere.
L’art. 927 c.c. stabilisce, in capo a chi trovi una cosa mobile, l’obbligo di restituirla al proprietario o, se non lo conosca o non sia identificabile, di consegnarla al sindaco del luogo del ritrovamento. L’art. 929 c.c. stabilisce a sua volta che, soltanto dopo un anno dalla pubblicazione del ritrovamento da parte del sindaco, il ritrovatore acquisisce la proprietà della cosa.
L’art. 923 c.c. prevede che “le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione”, precisando che devono intendersi per tali le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Emerge a questo punto chiaramente la distinzione tra le ipotesi di smarrimento e abbandono e le relative discipline in caso di ritrovamento.
Il proprietario della cosa smarrita non ha rinunciato, come quello della cosa abbandonata, al suo diritto di proprietà: l’animus rimane, manca soltanto il corpus, perché il proprietario non sa dove la cosa si trovi, non ha più la possibilità di esercitare su di essa il suo potere di fatto, come avviene nello smarrimento vero e proprio, che deve essere distinto dalla semplice dimenticanza. Questa consiste nell’allontanamento, meramente temporaneo, del proprietario dalla cosa. Egli allora non soltanto mantiene la volontà di continuare ad essere il titolare del diritto, ma, conoscendo e ricordando esattamente il luogo in cui la cosa medesima si trova, ha la possibilità di esercitare su di essa prontamente anche potere di fatto. Non manca, pertanto, per le cose dimenticate né l’animus né il corpus, e non può per esse essere applicato l’art. 927 c.p.
E ciò a prescindere dal luogo, pubblico o privato, in cui la cosa si trovi. Civilisticamente può quindi parlarsi di ritrovamento non solo se la cosa ritrovata non si trova in luogo pubblico oppure in luogo aperto o esposto al pubblico, ma anche se si trova in luogo privato, purché il ritrovatore non sappia a chi la cosa appartenga e non appaia evidente a persona di normale intelligenza che la cosa medesima si trovi là in custodia o comunque lasciatavi dal proprietario dello stesso luogo privato in cui si trova.
